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Roma, 3 aprile 2017

 

Circolare n. 73/2017

 

Oggetto: Tributi – Depositi IVA – L’Agenzia delle Dogane illustra la nuova disciplina in vigore da aprile – Nota prot. 38945/RU del 30.3.2017.

 

L’Agenzia delle Dogane, con la nota indicata in oggetto, ha illustrato le nuove disposizioni in materia di depositi IVA in vigore dall’1 aprile 2017.

 

Com’è noto, dalla suddetta data i depositi IVA possono essere utilizzati anche per tutte le tipologie di beni nazionali, oltreché per i beni in import e per quelli intracomunitari.

 

Relativamente ai beni in import l’Agenzia rammenta che l’estrazione può continuare ad avvenire assolvendo l’imposta mediante autofattura (reverse charge) solo previa prestazione di apposita garanzia della durata di sei mesi dalla data di estrazione.

 

La garanzia non è dovuta dal soggetto che è stato regolare ai fini IVA nel corso del triennio precedente all’operazione di estrazione; a tal fine il soggetto interessato deve consegnare al gestore del deposito apposita autodichiarazione redatta in conformità al modello approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 24.3.2017. L’autodichiarazione è consegnata all’atto della prima estrazione e ha durata annuale. Il gestore del deposito rilascia ricevuta ed entro 30 giorni trasmette copia dell’autocertificazione via PEC alla competente Direzione Regionale delle Entrate.

 

I requisiti soggettivi di affidabilità si considerano sussistenti per l’assolvimento dell’IVA con reverse charge senza prestazione di alcuna garanzia quando il soggetto che estrae i beni dal deposito coincide col soggetto che ha effettuato l’introduzione, ovvero lo stesso è un AEO oppure ha il riconoscimento della notoria solvibilità ex art. 90 TULD.

 

Il soggetto che procede all’estrazione deve continuare a comunicare al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell’imposta, anche ai fini dello svincolo della garanzia eventualmente prestata per l’introduzione dei beni nel deposito stesso (com’è noto, all’introduzione sono tenuti a prestare garanzia i soggetti privi dello status di AEO o della notoria solvibilità ex art. 90 TULD).

 

L’Agenzia sottolinea la maggiore responsabilità attribuita al gestore del deposito. Si rileva come la maggiore responsabilità riguardi in particolare i casi di utilizzo del deposito IVA per i beni nazionali che possono essere estratti solo previo versamento dell’imposta. In tali casi l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito che è solidalmente responsabile. Il versamento è effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell’estrazione col modello F24 e non è ammessa la compensazione.

 

La violazione degli obblighi previsti a carico del gestore è valutata ai fini della revoca dell’autorizzazione alla gestione del deposito.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.72/2017

Codirettore

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