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Roma, 3
aprile 2017
Circolare n. 73/2017
Oggetto: Tributi
– Depositi IVA – L’Agenzia delle Dogane illustra la nuova disciplina in vigore
da aprile – Nota prot. 38945/RU del 30.3.2017.
L’Agenzia
delle Dogane, con la nota indicata in oggetto, ha illustrato le nuove
disposizioni in materia di depositi IVA in vigore dall’1 aprile 2017.
Com’è
noto, dalla suddetta data i depositi IVA possono essere utilizzati anche per
tutte le tipologie di beni nazionali, oltreché per i beni in import e per
quelli intracomunitari.
Relativamente
ai beni in import l’Agenzia rammenta che l’estrazione può continuare ad
avvenire assolvendo l’imposta mediante autofattura (reverse charge)
solo previa prestazione di apposita garanzia della durata di sei mesi dalla
data di estrazione.
La
garanzia non è dovuta dal soggetto che è stato regolare ai fini IVA nel corso
del triennio precedente all’operazione di estrazione; a tal fine il soggetto
interessato deve consegnare al gestore del deposito apposita autodichiarazione
redatta in conformità al modello approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle
Entrate del 24.3.2017. L’autodichiarazione è consegnata all’atto della prima
estrazione e ha durata annuale. Il gestore del deposito rilascia ricevuta ed
entro 30 giorni trasmette copia dell’autocertificazione via PEC alla competente
Direzione Regionale delle Entrate.
I
requisiti soggettivi di affidabilità si considerano sussistenti per
l’assolvimento dell’IVA con reverse charge senza
prestazione di alcuna garanzia quando il soggetto che estrae i beni dal
deposito coincide col soggetto che ha effettuato l’introduzione, ovvero lo
stesso è un AEO oppure ha il riconoscimento della
notoria solvibilità ex art. 90 TULD.
Il
soggetto che procede all’estrazione deve continuare a comunicare al gestore del
deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell’imposta, anche ai fini
dello svincolo della garanzia eventualmente prestata per l’introduzione dei
beni nel deposito stesso (com’è noto, all’introduzione sono tenuti a prestare
garanzia i soggetti privi dello status di AEO o della
notoria solvibilità ex art. 90 TULD).
L’Agenzia
sottolinea la maggiore responsabilità attribuita al gestore del deposito. Si
rileva come la maggiore responsabilità riguardi in particolare i casi di
utilizzo del deposito IVA per i beni nazionali che possono essere estratti solo
previo versamento dell’imposta. In tali casi l’imposta è dovuta dal soggetto
che procede all’estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto
dal gestore del deposito che è solidalmente responsabile. Il versamento è
effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell’estrazione col
modello F24 e non è ammessa la compensazione.
La
violazione degli obblighi previsti a carico del gestore è valutata ai fini
della revoca dell’autorizzazione alla gestione del deposito.
Daniela Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.72/2017
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